RISCHIO BIOLOGICO

Come previsto dall’art. 271 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, nella valutazione del rischio cui all'articolo 17, comma 1, deve considerare tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche degli agenti biologici e delle modalità lavorative, ed in particolare:

  • Della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' allegato XVLIV o, in assenza, sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di classificazione citati all'art. 268 del d. Lgs.81/08;
  • Dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
  • Dei potenziali effetti allergici e tossici;
  • Della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
  • Delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
  • Del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Il processo adottato, per lo studio degli elementi su citati, si articola in:

  • Identificazione degli agenti biologici;
  • Indicazione dei livelli di contenimento adottati;
  • Identificazione di specifiche procedure di sicurezza adottate;
  • Identificazione degli eventuali rischi;
  • Indicazione delle misure di prevenzione e protezione specifiche in funzione dei rischi individuati